Con la Legge n. 100/2023, di conversione del Decreto Legge n. 61/2023, riguardante interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il legislatore ha previsto la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti a tempo determinato ed i rapporti di somministrazione a termine, senza l’obbligo di indicare una causale.
Tale agevolazione è ammessa esclusivamente per i lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale o operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 della legge e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
Articolo 7 bis
Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro