Con sentenza n. 28711 del 4 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste il reato di diffamazione il pubblico funzionario che, nell’esercizio del diritto di critica e del diritto al dissenso in ambito lavorativo, in una comunicazione al proprio direttore generale si dolga del suo comportamento, senza ricorrere ad espressioni aspre, in ogni caso del tutto legittimo purché compatibili con il principio della continenza verbale.
Source: Dottrina del Lavoro