L’Inail ha pubblicato la circolare n. 40 del 12 settembre 2023, con la quale provvede a rivalutare, con decorrenza 1° luglio 2023, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, relativamente ai settori industria, navigazione e agricoltura.
RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53.
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima | euro 19.221,30 |
Retribuzione annua massima | euro 35.696,70 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima (euro 19.221,30), la retribuzione annua massima è così fissata:
Comandanti e capi macchinisti | euro 51.403,25 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 43.549,97 |
Altri ufficiali | euro 39.623,34 |
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95.
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale euro
29.010,95 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo euro 19.221,30 massimo euro 35.696,70 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale euro 19.221,30 |
ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum
per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92.
INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 48,00 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 53,95 |
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 632,94.
ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) | SETTORE INDUSTRIA | SETTORE AGRICOLTURA |
Da 50 a 59 | euro 355,14 | euro 444,83 |
Da 60 a 79 | euro 498,27 | euro 620,74 |
Da 80 a 89 | euro 925,12 | euro 1.065,70 |
Da 90 a 100 | Euro 1.425,28 | euro 1.510,28 |
100 + a.p.c. | euro 2.059,02 | euro 2.143,55 |
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro