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INAIL: rivalutati gli indennizzi del danno biologico per infortunio e malattia professionale


L’Inail ha pubblicato la circolare n. 41 del 12 settembre 2023, con la quale, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, provvede a rivalutare, con decorrenza 1° luglio 2023, le prestazioni economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023

Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo3.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2023, n. 105, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

Fonte: Inail


Source: Dottrina del Lavoro

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