s

Min.Lavoro: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, il Decreto Interministeriale 28 luglio 2023 con l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2023

Adeguamento del  Fondo  di  solidarieta'  bilaterale  ormeggiatori  e
barcaioli dei porti italiani.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale  all'art.  1,  commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge
n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art.  30
del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  come  successivamente
modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4
del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa  in
materia di  integrazioni  salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del  decreto
legislativo n. 148 del 2015  e  ha  stabilito  che  la  durata  della
prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di  integrazione
salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa  e  della
causale invocata,  e  comunque  nel  rispetto  delle  durate  massime
complessive previste dall'art. 4 comma 1 del decreto  legislativo  n.
148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia'  costituiti  si
adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i  datori  di
lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di  integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,  convertito
in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la  proroga  dei
termini di adeguamento alle  disposizioni  introdotte  dalla  riforma
degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori
di lavoro del relativo  settore  confluiscono,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nel  fondo  di  integrazione  salariale  al  quale  sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  26,  che  prevedono  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  95440
del 18 aprile 2016 recante la disciplina del  Fondo  di  solidarieta'
bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; 
  Visto l'accordo stipulato in data 21 dicembre 2022, entro quindi  i
termini  legislativamente  fissati,  tra  A.N.G.O.P.I.  e  FILT-CGIL,
FIT-CISL, UILTRASPORTI con il quale le parti sociali firmatarie hanno
manifestato la volonta' di adeguare il Fondo  di  solidarieta',  gia'
costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni  di  cui
all'art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e  di
adeguare quindi l'importo, la durata e le  causali  di  accesso  alla
normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla
legge n. 234 del 2021; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 21  dicembre  2022
e'  stato  convenuto  di  modificare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei  porti  italiani
al  fine  di  adeguare  la  durata  e  l'importo  della   prestazione
dell'assegno di  integrazione  salariale  riconosciuto  dal  Fondo  a
tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in
materia  di  ammortizzatori  sociali  contenuta  nel  citato  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016, alla  luce
dell'accordo del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 e' sostituito dal  seguente:  «3.
L'importo dell'assegno di  integrazione  salariale  erogato  e'  pari
quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del  decreto  legislativo
n. 148 del 2015.» 
  2. L'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 e' sostituito dal  seguente:  «6.
Le Societa' Cooperative/Gruppi ormeggiatori  e  barcaioli  dei  porti
italiani  possono  ricorrere   alla   prestazione   dell'assegno   di
integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata: 
    a) con riferimento all'assegno di integrazione salariale  per  le
causali ordinarie, pari a quella prevista dall'art.  12  del  decreto
legislativo n. 148/2015; 
    b) con riferimento all'assegno di integrazione salariale  per  le
causali straordinarie,  pari  a  quelle  previste  dall'art.  22  del
decreto legislativo n. 148/2015. 
  La durata massima complessiva  e'  in  ogni  caso  quella  prevista
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.» 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2361 


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...