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Min.Lavoro: individuazione lavoratori discontinui dello spettacolo


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il Decreto Interministeriale 25 luglio 2023 con l’individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.

Ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), il Ministero ha individuato quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 luglio 2023

Individuazione  dei  lavoratori   discontinui   del   settore   dello
spettacolo.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  16
luglio  1947,  n.  708,  recante  «Disposizioni  concernenti   l'Ente
nazionale di previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello
spettacolo» e, in particolare, l'art. 3, primo comma,  che  individua
le figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex
ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo
pensioni lavoratori sportivi (FPSP); 
  Visto, altresi', il secondo comma, del medesimo art. 3, del  citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che attribuisce
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  rispettivamente  il
Ministro della cultura e il Ministro con  delega  per  lo  sport,  il
potere di integrare, con apposito decreto,  il  novero  delle  figure
professionali soggette all'obbligo assicurativo presso  l'ex  ENPALS,
ora  Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo  (FPLS)  e  Fondo
pensioni lavoratori sportivi (FPSP), al fine di  adeguare  la  platea
dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie
produttive e  dell'inserimento  nel  mercato  del  lavoro  di  figure
professionali che applicano abilita' innovative; 
  Visto il decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  182,  recante
«Attuazione della delega  conferita  dall'art.  2,  commi  22  e  23,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di  regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS»,
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede la  distinzione  in
tre gruppi dei lavoratori di cui all'art. 3, del decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,  n.  708,  ai  fini
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle  modalita'  di
calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10  novembre  1997,  recante  «Individuazione  in  tre  gruppi  delle
categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i  lavoratori
dello spettacolo istituito presso l'ENPALS», che  ha  individuato  le
categorie di soggetti rientranti,  rispettivamente,  nei  tre  gruppi
sopra menzionati; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 marzo 2005 di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  recante  «Adeguamento  delle   categorie   dei   lavoratori
assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei lavoratori  dello  spettacolo»,  che  ha  ampliato  le
categorie di lavoratori dello spettacolo che devono  essere  iscritti
obbligatoriamente presso l'ex ENPALS, ora Fondo  pensione  lavoratori
dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi  (FPSP),
sulla scorta dell'evoluzione delle professionalita' e delle forme  di
regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 marzo 2005 di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, recante «Integrazione e ridefinizione  delle  categorie  dei
soggetti  assicurati  al  fondo  pensioni  per  i  lavoratori   dello
spettacolo,  istituito  presso  l'ENPALS»,  che  ha   rimodulato   la
composizione  dei  tre  gruppi  di  lavoratori  di  cui  al   decreto
legislativo n. 182 del 1997,  inizialmente  individuata  dal  decreto
ministeriale 10  novembre  1997,  a  seguito  dell'ampliamento  delle
categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dall'innanzi citato
decreto interministeriale adottato in pari data ai sensi dell'art. 3,
comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n.  708  del
1947; 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e
altre disposizioni in  materia  di  spettacolo»  e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 6 che  prevede,  fra  l'altro,  che  «Il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  secondo  il  procedimento  di  cui
all'art. 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre  2017,  n.  175,  un
decreto  legislativo  per  il   riordino   e   la   revisione   degli
ammortizzatori  e  delle   indennita'   e   per   l'introduzione   di
un'indennita'  di  discontinuita',  quale  indennita'  strutturale  e
permanente, in favore dei lavoratori di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,  nonche'
dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di  cui  alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge»; 
  Ritenuto necessario procedere all'individuazione,  nell'ambito  dei
lavoratori di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei  lavoratori  discontinui  del
solo settore  dello  spettacolo  in  favore  dei  quali  e'  prevista
un'indennita' di discontinuita'; 
  Ritenuto di individuare, nell'ambito dei  lavoratori  indicati  nel
decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante  «Integrazione  e
ridefinizione  delle  categorie  dei  soggetti  assicurati  al  fondo
pensioni  per  i  lavoratori  dello  spettacolo,   istituito   presso
l'ENPALS», i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo
in quelli che svolgono attivita',  seppure  indirettamente,  connesse
con la produzione e la realizzazione di spettacoli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art.  2,  comma
  1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  dei
  lavoratori  discontinui  del  settore  dello  spettacolo  ai  sensi
  dell'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106. 
 
  1. Ai fini  dell'introduzione  dell'indennita'  di  discontinuita',
quale indennita' strutturale e permanente, di cui all'art.  2,  comma
6, della legge  15  luglio  2022,  n.  106,  sono  individuati  quali
lavoratori discontinui  del  settore  dello  spettacolo,  nell'ambito
delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera
b), dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
182, come definite  dal  decreto  interministeriale  15  marzo  2005,
quelli appartenenti alle seguenti categorie: 
    - operatori di cabine di sale cinematografiche; 
    - impiegati amministrativi e tecnici  dipendenti  dagli  enti  ed
imprese esercenti pubblici spettacoli,  dalle  imprese  radiofoniche,
televisive  o  di  audiovisivi,  dalle   imprese   della   produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 
    - maschere, custodi, guardarobieri, addetti  alle  pulizie  e  al
facchinaggio, autisti dipendenti  dagli  enti  ed  imprese  esercenti
pubblici spettacoli, dalle  imprese  radiofoniche,  televisive  o  di
audiovisivi, dalle  imprese  della  produzione  cinematografica,  del
doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 
    - impiegati e  operai  dipendenti  dalle  imprese  di  spettacoli
viaggianti; 
    - lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e  la
distribuzione dei film. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
 
    Roma, 25 luglio 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro della cultura 
       Sangiuliano 


Source: Dottrina del Lavoro

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