Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il Decreto Interministeriale 25 luglio 2023 con l’individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.
Ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), il Ministero ha individuato quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 luglio 2023
Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA CULTURA Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante «Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo» e, in particolare, l'art. 3, primo comma, che individua le figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP); Visto, altresi', il secondo comma, del medesimo art. 3, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP), al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilita' innovative; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori di cui all'art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 novembre 1997, recante «Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS», che ha individuato le categorie di soggetti rientranti, rispettivamente, nei tre gruppi sopra menzionati; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo», che ha ampliato le categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti obbligatoriamente presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP), sulla scorta dell'evoluzione delle professionalita' e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», che ha rimodulato la composizione dei tre gruppi di lavoratori di cui al decreto legislativo n. 182 del 1997, inizialmente individuata dal decreto ministeriale 10 novembre 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dall'innanzi citato decreto interministeriale adottato in pari data ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708 del 1947; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'art. 2, comma 6 che prevede, fra l'altro, che «Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'art. 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; Ritenuto necessario procedere all'individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo in favore dei quali e' prevista un'indennita' di discontinuita'; Ritenuto di individuare, nell'ambito dei lavoratori indicati nel decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS», i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo in quelli che svolgono attivita', seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli; Decreta: Art. 1 Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106. 1. Ai fini dell'introduzione dell'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sono individuati quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie: - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 25 luglio 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro della cultura Sangiuliano
Source: Dottrina del Lavoro