L’INPS, con il messaggio n. 4244 del 28 novembre 2023, comunica, in relazione alla finalità prevista dalla norma volta a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati annullati, che il predetto termine è differito all’11 dicembre 2023, restando immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che dovrà essere effettuato in unica soluzione.
Stiamo parlando dei soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che possono richiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
Vedasi sull’argomento:
- l’articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- l’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
- la circolare INPS n. 86 del 10 ottobre 2023
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro