L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023, risponde ad un quesito in merito alle modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.L.vo n. 47, del 18 febbraio 2000.
Questo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2000 dispone che «Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento».
Il successivo comma 4 prevede che «I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Come chiarito nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E (capitolo II Disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, delle altre indennità e somme e delle indennità equipollenti, al par. 1.1.2 Rivalutazioni), l’articolo 2120 del Codice civile stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.
A partire dall’anno 2001, dette rivalutazioni sono assoggettate ad imposta sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 17 per cento per effetto della modifica recata dal comma 623 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.
A norma del citato comma 4, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno.
In alternativa, l’acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
Come chiarito nel citato documento di prassi, «In tal modo, la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo dell’acconto quella che ritiene più conveniente».
L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. In tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
Nella circolare 12 giugno 2002, n. 50/E (”Videoconferenza del 14 maggio 2002 sui modelli di dichiarazione UNICO 2002. Risposte ai quesiti in materia di questioni interpretative”) con il quesito 28 era «stato chiesto di chiarire le modalità di determinazione della rivalutazione del fondo TFR ai fini dell’applicazione del criterio presuntivo di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11 [ora 17] per cento».
In risposta a tale quesito, nel citato documento di prassi è stato chiarito «che l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto».
Ciò posto, come rappresentato dall’Istante, un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Con riferimento all’anno in corso, secondo quanto rappresentato, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
In tale caso, qualora il calcolo dell’acconto si riveli insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Fonte: Agenzia Entrate
Source: Dottrina del Lavoro