L’INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata.
Sono destinatari dell’indennità di discontinuità i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro