L’INPS, con il messaggio n. 80 del 9 gennaio 2024, comunica che è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Assegno di Inclusione (ADI), delle comunicazioni (Modelli ADI-COM), delle domande di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e delle comunicazioni (modelli SFL-COM) per gli anni 2024-2025.
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei prescritti requisiti di onorabilità di cui all’istanza di convenzione, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base al citato schema adottato, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della convenzione alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro