Con ordinanza n. 4458 del 20 febbraio 2024, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello, ha affermato la illegittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore condannato per associazione mafiosa, in quanto “per giusta causa non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto”.
La condanna per associazione mafiosa, spiega la Corte, non ha inciso sul rapporto di lavoro in atto, né messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, né compromesso l’affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti, atteso che il lavoratore non ha alcun potere decisionale nella società e nemmeno potere gerarchico.
Source: Dottrina del Lavoro