L’INPS rende noto che, dall’8 marzo, la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, solo ai nuovi indirizzi PEC indicati nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale, di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
Gli indirizzi sono reperibili, oltre che sul Registro, sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Avvisi”, cliccando sul seguente link: “Nuovi indirizzi PEC INPS per la notifica degli atti giudiziari – Operatività e valore legale dall’8 marzo 2024”.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro