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Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

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ll Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Turismo, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il Decreto 29 febbraio 2024, con le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

In particolare, le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Fonte: Ministero dell’Interno


MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 29 febbraio 2024 

Modalita’ e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attivita’ lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1998,
n. 394,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  e,  in  particolare,
l'art. 6-quinquies; 
  Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per  lavoro
dei nomadi digitali e dei lavoratori da  remoto,  di  procedere  alla
definizione delle modalita' e  dei  requisiti  per  il  rilascio  del
permesso  di  soggiorno,  nonche'  delle  categorie   di   lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del  relativo  permesso
di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del  richiedente  e  delle
modalita' necessarie per la  verifica  dell'attivita'  lavorativa  da
svolgere; 
  Considerato  che  la  disciplina  degli  ingressi   di   lavoratori
altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla
normativa  vigente  di  cui  agli  articoli  27-quater  («Ingresso  e
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della  Carta
blu  UE»)  e  27-quinquies  («Ingresso  e  soggiorno  nell'ambito  di
trasferimenti intra-societari») del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  fissa  le  modalita'  e  i  requisiti  per
l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  nonche'  le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del relativo permesso di soggiorno e definisce  i  limiti  minimi  di
reddito del richiedente e le modalita'  necessarie  per  la  verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati
come  stranieri,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente
qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che
consentono  di  lavorare  da  remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta  salva
l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati
dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero», di  seguito  «Testo  unico»,  nel  caso  in  cui  i
lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  primo  periodo,  intendano
svolgere l'attivita'  in  Italia,  l'ingresso  e  il  soggiorno,  per
periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle
quote  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico.  Ai  fini
dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta  giorni
e' comunque necessario il  rilascio  del  visto  di  ingresso  e  del
permesso di soggiorno di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1) «cittadino di un Paese  terzo»,  chiunque  non  sia  cittadino
dell'Unione  ai  sensi  dell'art.  20,  paragrafo  1,  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    2)  «attivita'  lavorativa  altamente  qualificata»,  l'attivita'
svolta dallo straniero in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro
autonomo  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   che
consentono di lavorare da remoto; 
    4)  «lavoratore  da  remoto»,  lo   straniero   che,   attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che  consentono  di  lavorare  da
remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato  o  di  collaborazione
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    5) «impresa  anche  non  residente  nel  territorio  dello  Stato
italiano»,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente  che  esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al  fine  della
produzione o dello scambio di beni o di servizi  avente  sede  legale
anche al di fuori del territorio dello Stato italiano. 
                               Art. 3 
 
           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 
                     e del permesso di soggiorno 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo
unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui  all'art.  1,
del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che: 
    a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
lecite non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 
    b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e
ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il
periodo del soggiorno; 
    c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle
modalita' di sistemazione alloggiativa; 
    d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi
nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade
digitale o lavoratore da remoto; 
    e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la
relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di
uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il
nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto
il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se  il
datore di lavoro o committente residente nel territorio  dello  Stato
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e'  tenuto  a
presentare,  all'atto  della  domanda  di  visto   presso   l'ufficio
diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta  dal
datore di lavoro, corredata da copia di documento  di  riconoscimento
in corso di validita',  che  attesti  l'assenza  di  condanne  a  suo
carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma
5-bis, del  testo  unico.  L'ufficio  diplomatico-consolare  effettua
verifiche a campione sulle dichiarazioni di  cui  al  primo  periodo,
anche mediante la questura competente. 
                               Art. 4 
 
Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  in  favore  dei
  nomadi  digitali  e  dei  lavoratori  da  remoto  non  appartenenti
  all'Unione europea e ai loro familiari 
 
  1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui  all'art.
3, del presente  decreto  e'  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno
secondo  le  modalita'  previste  nel  testo  unico  e  nel  relativo
regolamento di attuazione. 
  2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla
questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto
giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato,  ed  e'
rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata,  di  cui
all'art. 5, comma 8, del citato testo unico. 
  3. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  2  reca  la  dicitura
«nomade digitale -  lavoratore  da  remoto»,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se
permangono le condizioni e i requisiti che  ne  hanno  consentito  il
rilascio. Si applica l'art. 5,  comma  2-ter,  del  testo  unico.  Lo
straniero deve esibire la documentazione presentata al momento  della
richiesta  del  visto  vidimata  dalla   rappresentanza   diplomatica
consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  non  e'  rilasciato  o,  se   gia'
rilasciato, e'  revocato  qualora  vengano  meno  i  requisiti  o  le
condizioni di cui  al  presente  decreto  ovvero  quando  manchino  o
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico.  Il
permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non
sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo
vigenti nell'ordinamento nazionale. 
  5. Il permesso di  soggiorno  non  e'  rilasciato  e  il  visto  di
ingresso e' revocato, se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla
questura  competente,  il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato
condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,
comma 5-bis, del testo unico. 
  6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente  decreto
e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui  all'art.  29,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni
previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del lavoratore. 
  7. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro  o  collaborazione,  anche
con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del
lavoro per le verifiche di competenza. 
                               Art. 5 
 
Modalita'  per  la  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni   di
  carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di  lavoro  o  collaborazione,  alle
competenti sedi territoriali dell'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro
per le verifiche di competenza. 
  2. Nei confronti  degli  stranieri  di  cui  al  presente  decreto,
soggetti  alla  legislazione  sociale  di  un  Paese  terzo,  trovano
applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese  terzo
interessato. 
  3. In  assenza  di  tali  convenzioni,  si  applica  la  disciplina
previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in
relazione alla durata del permesso di soggiorno. 
                               Art. 6 
 
      Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni 
       di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto,  non  appartenenti
all'Unione europea, di cui al presente  decreto,  il  codice  fiscale
viene generato e comunicato dalla questura in sede  di  rilascio  del
permesso  di  soggiorno  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  2. I nomadi  digitali  richiedono  altresi'  l'attribuzione  di  un
numero  di  partita  iva  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'  comunicato  dalla
questura, con modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate. 
  4. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento  nazionale,  si  applicano
gli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli  51  e  seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  5. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle
entrate  ne  da'  comunicazione,  con  modalita'  telematiche,   alla
questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno. 
                               Art. 7 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 29 febbraio 2024 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                       Il Ministro del turismo 
                         Santanche' 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 862


Source: Dottrina del Lavoro

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