Con sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che “deve conclusivamente ritenersi, come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale ma formale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso, che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale”.
Source: Dottrina del Lavoro