approfondimento di Vitantonio Lippolis* – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
“Con la sentenza n. 5992 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di impedimento all’attività di vigilanza. I Giudici della Suprema Corte hanno affermano che l’omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro integra il reato punibile con l’arresto fino a due mesi, anche a titolo di colpa, in caso di invio di tale richiesta all’indirizzo PEC della società indicato nel Registro delle imprese. Le ragioni della decisione risiedono nel valore della posta elettronica certificata quale mezzo legale di comunicazione per le società, in quanto offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante. Attenzione quindi a non rispondere alle richieste dell’Ispettorato del lavoro. …. ”
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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
Source: Dottrina del Lavoro