Con ordinanza n. 17450/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, a fronte del riconoscimento del rapporto come subordinato, spetta al lavoratore interessato, il riconoscimento integrale del danno subito che è pari alle mensilità dovute dal momento della messa in mora fino a quello della riammissione in servizio, e non l’indennità forfettaria onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione utile si fini del computo del TFR, previsto dall’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
Source: Dottrina del Lavoro