Assocalzaturifici, associazione confindustriale di settore, e le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale per le lavoratrici e i lavoratori del settore calzaturiero, scaduto il 31 dicembre 2023.
Questo rinnovo ha vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 e interessa circa 75mila addetti occupati in 4000 aziende.
L’intesa prevede un aumento medio sui minimi salariali (Tem), riferito al 4° livello, di 191 euro, e suddiviso in tre tranche:
- 90 euro dal 1° agosto 2024;
- 51 euro dal 1° agosto 2025;
- 50 euro dal 1° agosto 2026.
La prima tranche rappresenta oltre il 47% dell’aumento complessivo e il montante è di 4.149 euro.
Per quanto riguarda il welfare, le aziende aumenteranno la loro quota al fondo sanitario integrativo Sanimoda di 3 euro, arrivando a 15 euro mese complessivi per ogni dipendente, a decorrere dal primo gennaio 2026. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 le aziende verseranno 2 euro per la copertura LTC (non autosufficienza). Per quanto riguarda l’assicurazione Previmoda, a decorrere dal primo aprile 2025 la quota in carico all’azienda per la premorienza e l’invalidità permanente sarà adeguata di un ulteriore 0.04%.
L’aumento complessivo (Tec) sarà di 196,75 euro nel triennio, pari all’11%.
Nell’ambito delle relazioni industriali, di rilievo l’avvio formale dell’Osservatorio di settore e l’abbassamento a 40 dipendenti della soglia dimensionale per l’informativa sindacale. Definita inoltre la composizione della Commissione Paritetica sulla revisione del sistema classificatorio di inquadramento dei lavoratori e la promozione del Codice delle pari opportunità con l’analisi settoriale dell’andamento dell’occupazione femminile. Incentivata la promozione della cultura contro le violenze di genere.
Scende dal 32 al 30% la soglia omnicomprensiva di utilizzo dei contratti a termine e in somministrazione, mentre sale da 42 a 58 la banca ore individuale. Aumenta da 3 a 4 mesi l’aspettativa non retribuita per esigenze personali e viene prevista una aspettativa non retribuita di un mese, aggiuntiva a quanto già previsto per legge, per la fecondazione assistita. Riconosciuti nel contratto i permessi retribuiti per la donazione del midollo osseo (accertamenti, prelievo, degenza, convalescenza) e per la malattia dei figli (da 3 a 8 anni) pari a 10 giorni l’anno, rispetto ai 5 giorni previsti per legge. Fissato un mese retribuito aggiuntivo, oltre a quanto già previsto per le vittime di violenza di genere e aumentato il periodo di comporto di 2 mesi per i lavoratori con disabilità certificata (legge 68). Incrementati da 40 a 72 ore i permessi retribuiti per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, RLS. Infine, stabilite le linee guida per lo smart working e per le ferie solidali.
Fonte: Uiltec Uil
Source: Dottrina del Lavoro