approfondimento di Vitantonio Lippolis – INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
Estratto dal n. 31/2024 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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Accesso più ampio e diffuso alle informazioni ed alle banche dati in possesso dell’Inps, incremento degli organici ispettivi, istituzione del «Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura» e obbligo di iscrizione in una nuova banca dati degli appalti in agricoltura presidiato da cospicue sanzioni. Sono questi i principali strumenti introdotti dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (in vigore dal 14 luglio 2024) di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 per mezzo dei quali il Legislatore intende rafforzare l’attività di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare e favorire, in tal modo, l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo.
Caporalato
Il caporalato è un triste fenomeno che si realizza per mezzo delle seguenti condotte delittuose:
• da un lato quella del caporale, che recluta i lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro;
• dall’altro quella del datore di lavoro/utilizzatore, che si approfitta dello stato di bisogno per sfruttare i lavoratori sottopagandoli dopo averli sottoposti a condizioni di lavoro particolarmente faticose.
L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro sono un problema che storicamente si è concentrato in agricoltura, ma che oggi si concretizza in tutti i settori produttivi e le realtà economiche caratterizzate da un consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata (es. trasporto, edilizia, facchinaggio, logistica, lavorazione carni) la cui offerta di lavoro avviene attraverso l’opera di intermediari, che agiscono in maniera individuale od organizzata in forma societaria, consortile, ecc.
È frequente, specie nel settore agricolo, che il caporale non si limiti solo al reclutamento dei braccianti, ma si occupi quotidianamente anche di
raggrupparli e di condurli sui luoghi di lavoro (spesso lontani da dove vivono gli stessi) e di alloggiarli in strutture fatiscenti. Non è raro che il caporale, inoltre, esiga pure una quota parte della paga delle sue vittime. … continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro