Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2024, il Decreto n. 132 del 26 luglio 2024, con l’attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2024
Attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» ed in particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12); Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024 entrato in vigore il 1° marzo 2024; Visti gli articoli 17 e 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tra l'altro prevedono l'articolazione del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie in tre uffici di livello dirigenziale generale ivi compresa la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta'; Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 26 del 27 febbraio 2024, concernente la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare la regolamentazione e la gestione della fase transitoria in cui si dispone che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale e' stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che determina, altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'; al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalita' in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 144, con il quale sono state determinate le somme prenotate per il contributo riconosciuto in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2022; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 163 del 22 settembre 2022, con il quale sono state determinate ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state finalizzate per mero errore materiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale sono state determinate le somme liquidabili annualita' 2022 in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 e le somme prenotate annualita' 2023 per il contributo di cui trattasi sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2023; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 137 del 9 novembre 2023, con il quale sono state rideterminate le somme liquidabili annualita' 2022 e le somme prenotate per il 2023 sulla base delle informazioni comunicate, da alcuni ambiti territoriali in merito ai dati inseriti in fase preventiva entro il 28 febbraio 2023 non correttamente finalizzate per mero errore materiale; Vista la nota direttoriale n. 1898 del 31 gennaio 2024, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797 per l'annualita' 2023 e contestualmente la certificazione del numero di assistenti sociali contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente in virtu' del decreto ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 e del decreto ministeriale n. 137 del 9 novembre 2023; Ritenuto opportuno informare la Commissione tecnica per i fabbisogni standard che con il presente decreto sono individuate le somme liquidabili agli ATS sulla base degli assistenti sociali effettivamente in servizio nel 2023 e, in fase preventiva, sono determinate le somme prenotate in relazione al personale previsto in servizio nel 2024, sulla base di prospetti compilati dagli ATS senza alcuna valutazione discrezionale in ordine alle modalita' di riparto delle risorse e ai criteri di assegnazione delle medesime; Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e finalizzati entro il 28 febbraio 2024 con il numero degli assistenti sociali effettivamente in servizio nel 2023 e la previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2024, presentati dagli ambiti sociali territoriali nel rispetto delle modalita' definite nelle istruzioni sopra citate; Vista la nota prot. n. 9364 del 14 luglio 2023 con la quale e' stata avviato il procedimento di rendicontazione del contributo ricevuto dagli ATS assegnatari delle risorse 2021 attraverso la presentazione di certificazione del numero di assistenti sociali contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente in virtu' del decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e del decreto ministeriale n. 163 del 22 settembre 2022; Vista la nota prot. n. 5635 del 22 marzo 2024 con la quale e' stata avviato il procedimento di rendicontazione del contributo ricevuto dagli ATS assegnatari delle risorse 2022 mediante la presentazione di certificazione del numero di assistenti sociali contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente in virtu' del decreto ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 e del decreto ministeriale n. 137 del 9 novembre 2023; Considerato che dall'esito delle rendicontazioni tramesse, mediante l'inserimento delle certificazioni sottoscritte dai rappresentanti legali e responsabile dei servizi finanziari, sono stati rilevati dei differenziali tra il dato inserito in piattaforma SIOSS relativo al numero degli assistenti sociali preso a riferimento per le liquidazioni delle risorse e il dato fornito con le certificazioni presentate in riscontro alle note prima indicate n. 9364 del 14 luglio 2023 e n. 5635 del 22 marzo 2024; Ritenuto di dover rideterminare in diminuzione le somme del contributo liquidato agli ATS sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza nelle annualita' 2021 e 2022, nei casi di una certificazione di personale a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale in termine di full time equivalent inferiore al dato consuntivato in piattaforma SIOSS; Considerato che il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano poverta' 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che determina, altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023, prevede nell'annualita' 2023 la chiusura del ciclo di programmazione triennale; Valutato pertanto di determinare le risorse liquidabili per il 2023, in considerazione della conclusione del ciclo di programmazione triennale 2021-2023, al netto delle maggiori somme gia' incassate per l'annualita' 2021 e 2022 rispetto alle certificazioni acquisite; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto del Fondo poverta' 2021-2023 ed in particolare l'art. 4, commi 3, 7 e 8 con i quali sono stati considerati quali autonomi criteri di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023, della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata, sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e delle successive integrazioni; Considerata l'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale; Ritenuto di dover altresi' determinare il valore delle somme prenotate per l'anno 2024 per il riconoscimento del contributo spettante in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dai comuni che fanno parte degli ambiti o direttamente dagli ambiti; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; b) «Riparto del Fondo poverta'»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo poverta' secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno; f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26 gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024; g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse; h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 2 Rideterminazione delle somme spettanti annualita' 2021 e 2022 1. Gli importi relativi al contributo spettante ai sensi dell'art. 1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178/2020 per le annualita' 2021 e 2022 sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza, con riferimento agli ambiti territoriali che hanno ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, sono rideterminati nelle allegate tabelle 1 e 2 parte integrante del presente decreto.
Art. 3 Determinazione delle somme liquidabili annualita' 2023 1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali sociali entro il 28 febbraio 2024 e successive integrazioni contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2023 e considerata la conclusione del ciclo di programmazione triennale 2021-2023, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli ambiti territoriali secondo la allegata tabella 3, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 77.954.705,92. 2. Le somme della tabella 3 tengono conto degli importi rideterminati nei confronti degli ambiti territoriali interessati, di cui alle tabelle 1 e 2, con riferimento sia alla riduzione degli importi altrimenti spettanti, sia delle somme da restituire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto le riduzioni del contributo spettante per le annualita' 2021 e 2022 sono risultate eccedenti le risorse assegnate per il 2023. 3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. 4. Ai fini della determinazione delle somme in sede di riparto della quota servizi del Fondo poverta' 2024 si terra' conto della rideterminazione di cui all'art. 2 e degli importi spettanti sulla base dell'autonomo criterio di riparto del riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023 della differenza tra la somma massima attribuibile all'ambito a titolo di contributo e le risorse prenotate e non considerate liquidabili, sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e delle successive integrazioni.
Art. 4 Determinazione delle somme prenotate annualita' 2024 1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2024 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 4, per un totale di euro 108.338.844,36. 2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui alla allegata tabella 4 sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme di cui alla allegata tabella 4 saranno determinate per la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2025. Laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell'annualita' 2025, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta' per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Art. 5 Capitolo di spesa 1. La spesa complessiva gravera' sulla disponibilita' sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l'anno finanziario 2024. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 26 luglio 2024 Il Ministro: Calderone Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2299 __________ Avvertenza: Il testo del decreto ministeriale comprensivo delle tabelle allegate 1, 2, 3 e 4, e' pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sezione Pubblicita' legale al seguente link https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/ default - e alla pagina Potenziamento servizi
Source: Dottrina del Lavoro