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Funzione Pubblica: rinnovo dell'accordo per il finanziamento dell'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio


Il dipartimento della Funzione Pubblica, del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2024, il Decreto 23 settembre 2024, con il rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.

Fonte: Governo


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 settembre 2024 

Rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata.

 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  recante  «Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  in  particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini  di
liquidazione della pensione per i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante  interventi  in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione  del  trattamento  di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca e, in specie, il comma 7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni  ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e  adempimenti,  anche  in
termini di trasparenza, per l'accesso  al  finanziamento,  nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del  relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di  ultima  istanza  dello  Stato,
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica  amministrazione,  sentiti  l'INPS,  il   Garante   per   la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato; 
  Visto il comma 8 del citato art. 23 del  decreto-legge  n.  4,  del
2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce  che  la
gestione del Fondo di garanzia predetto e'  affidata  all'INPS  sulla
base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione
e che per la predetta gestione e'  autorizzata  l'istituzione  di  un
apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato  al
gestore; 
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha
modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando,  limitatamente
all'anno 2022,  i  requisiti  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di eta'  anagrafica
e trentotto anni di anzianita' contributiva; 
  Visto l'art. 1, comma 283 della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che inserisce
nel  decreto-legge  28  gennaio   2029,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  24,  l'art.  14.1,  il
quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale, per il 2023, gli
iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
esclusive e sostitutive della medesima,  gestite  dall'INPS,  nonche'
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, possono  conseguire  il  diritto  alla  pensione
anticipata   al   raggiungimento    di    un'eta'    anagrafica    di
almeno sessantadue  anni  e  di  un'anzianita'  contributiva   minima
di quarantuno  anni,  di  seguito   definita   «pensione   anticipata
flessibile»; 
  Visto l'art. 1, comma 284, lettera  b),  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025»,
che modifica l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge  n.  4  del
2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26  del  2019,  in
base  al  quale  «i  lavoratori  dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche'  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, cui e' liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1,  e
all'art. 14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennita'  di  fine
servizio  comunque  denominata  al  momento  in  cui   tale   diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso  al
sistema pensionistico, ai sensi dell'art.  24,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, tenuto anche  conto  di  quanto  disposto  dal
comma 12, del medesimo articolo relativamente  agli  adeguamenti  dei
requisiti pensionistici alla speranza di vita»; 
  Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2024-2026»,  che  ha
modificato l'art. 14.1  del  citato  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   26   del   2019,
riconoscendo ulteriormente in via sperimentale  per  l'anno  2024  il
diritto  alla  pensione  anticipata  al  raggiungimento  di   un'eta'
anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianita' contributiva
minima di quarantuno anni; 
  Visto, altresi', che  in  coerenza  con  le  innovazioni  normative
introdotte dalla predetta legge  n.  197  del  2022,  l'art.  23  del
decreto-legge n. 4 del 2019 ricomprende nella platea dei soggetti che
possono  richiedere  la  misura  anche   coloro   che   accedono   al
pensionamento con la c.d «quota 103»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, 22 aprile  2020,  n.  51,  recante  «Regolamento  in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare
gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito  soggettivo
e Accordo quadro; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19
agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2020, n.
221, recante «Approvazione dell'Accordo quadro per  il  finanziamento
verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine  servizio
comunque determinata, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma  2,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  1°
agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  settembre  2022,
n. 223, recante «Rinnovo dell'accordo  quadro  per  il  finanziamento
verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine  servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel
citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto
2020, che stabilisce che lo stesso Accordo e' rinnovabile dalle parti
sottoscrittrici,  sentito  il  parere  di  INPS  per  i  profili   di
competenza; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che
ha disposto l'adeguamento  dei  requisiti  pensionistici  all'aumento
della speranza di vita per il biennio 2019-2020; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 267 del 14  novembre  2019,  che  ha  disposto  l'adeguamento  dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza  di  vita  per  il
biennio 2021-2022; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021,  per
il biennio 2023-2024; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre  2023,  per
il  biennio  2025-2026,  che  non  ha  ulteriormente  incrementato  i
requisiti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma
12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro  e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione; 
  Ritenuto che a seguito della novelle legislative citate in premessa
e, in particolare, di quelle introdotte con l'art. 1, comma 283 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio  per  l'anno  2023)
che ha aggiunto l'art. 14.1 al sopra citato decreto-legge  n.  4  del
2019, disciplinando l'accesso, in via sperimentale per  l'anno  2023,
alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno sessantadue
anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota  103»)
e che tale possibilita' di  pensionamento  e'  stata  successivamente
estesa, con modifiche, anche all'anno 2024 dall' art. 1,  comma  139,
lettera a), n. da 1) a 4), della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, con nota n. MEF-GAB 36610 dell'8 agosto 2024; 
  Acquisito il parere favorevole del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con nota n. 8633 in data 20 settembre 2024; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana,
espresso con e-mail di  posta  elettronica  certificata  in  data  25
luglio  2024,  assunta  in  pari  data  al   n.   ULM_FP-0000886-A-di
protocollo dell'Ufficio legislativo  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  che  si  e'
espresso con nota n. 0064-0145442-U in data 19 settembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  rinnovato  l'Accordo  quadro  per  il  finanziamento  verso
l'anticipo  della  liquidazione  dell'indennita'  di  fine   servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sottoscritto,  con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'Associazione  bancaria  italiana,   e
approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto  2020,  nonche'  successivamente  rinnovato  con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022. 
  2. Il rinnovo  e'  valido  ed  efficace  per  ventiquattro  mesi  a
decorrere dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale. 
  3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa
ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato. 
                               Art. 2 
 
  1. L'ambito di applicazione dell'art. 3 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, n. 51, deve intendersi
esteso, ai sensi dell'art. 14.1 del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019,  anche  al
personale che accede alla pensione anticipata con un'eta'  anagrafica
di almeno 62 anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni  (cd
«quota 103»). 
                               Art. 3 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020,  per  il
richiedente che  accede  alla  pensione  con  il  requisito  previsto
dall'art. 14 e 14.1 decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito  dalla
legge n.  26  del  2019,  si  applica  il  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del  18  luglio  2023,  recante
«Adeguamento  dei  requisiti  di  accesso   al   pensionamento   agli
incrementi della speranza di vita», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 settembre 2024 
 
                                               Il Ministro: Zangrillo 

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2270


Source: Dottrina del Lavoro

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