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INPS: Flusso UNIEMENS e beneficiari SFL – chiarimenti sui codici conguaglio


L’INPS, con il messaggio n. 4110 del 4 dicembre 2024, fornisce chiarimenti sulla modifica, indicata nel messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, circa i dati esposti nel flusso UNIEMENS e riportati, dall’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure.

In particolare, al paragrafo 3 del messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.

Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

  • con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
  • con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

  Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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