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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: La conversione in legge del "DL Flussi" – le novità


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 16 dicembre 2024, un approfondimento riguardante i Flussi 2025, con particolare riferimento alle novità contenute nella legge di conversione del Decreto Legge n. 145/2024.

Tra i punti salienti, la modifica del comma 2-ter, dell’articolo 22, del D.Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall’articolo 1 del D.L. n. 145/2024 con cui è meglio precisata l’ipotesi di irricevibilità della istanza per l’assunzione dello straniero. Ipotesi che si configura se il datore di lavoro ha presentato una precedente richiesta di nulla a osta al lavoro, nel triennio precedente la nuova presentazione e se all’esito della relativa procedura non ha sottoscritto il contratto di soggiorno (art. 5-bis), senza quindi richiamare il procedimento previsto dal comma 2-ter. Il documento fornisce, inoltre, anche chiarimenti sulla scadenza delle istanze. Con la modifica del nuovo comma 6 dell’art. 22 del Testo unico sull’Immigrazione viene chiarito che la trasmissione telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, debba avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale. Procedura – si legge nell’approfondimento – introdotta anche per gli ingressi per lavoro stagionale. Nel documento della Fondazione Studi anche le precisazioni sulla quota di ingressi riservata, pari al 40% delle quote complessive, alle lavoratrici e sulle quote stabilite dal Governo anche per il triennio 2026-2028.

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Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro


Source: Dottrina del Lavoro

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