Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che con decisione C (2024) 8990 “final”, del 13 dicembre 2024, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria nell’ambito del “Temporary Crisis Framework”, a seguito della notifica effettuata dal Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità responsabile dell’attuazione della misura, prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
In particolare, al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68% dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, operante nelle zone agricole di cui all’ allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023. Si tratta dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali.
L’Inps con messaggio n. 4156/2024 ha comunicato che il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro