Con sentenza n. 38487 del 21 ottobre 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la mancanza di rischi non deve precedere l’adozione del DVR che, invece, è frutto di valutazione della quale occorre dar conto nel DVR.
La valutazione dei rischi e la elaborazione del relativo documento di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 sono obblighi non delegabili dal datore di lavoro.
In tema di infortuni il datore, avvalendosi anche di consulenti specializzati, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuale, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR.
Source: Dottrina del Lavoro