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INPS: attività dei content creator – profili previdenziali


L’INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, illustra i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali e dei conseguenti obblighi contributivi ai medesimi afferenti.

per attività di creazione di contenuti digitali si fa riferimento all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. La stessa, quindi, si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e della successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali.

Gli operatori che si dedicano all’attività di creazione di contenuti (c.d. content creator) possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).

In linea generale, si tratta di soggetti riconducibili alla più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tuttavia, i content creator non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, ma possono valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali, a titolo esemplificativo, l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online.

La remunerazione dell’attività, infatti, può avvenire con diverse modalità. Ad esempio, direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali. L’attività può essere, inoltre, remunerata con il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma. Infine, i content creator possono monetizzare la propria attività attraverso sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare sia dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto sia dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.

Pertanto, l’ulteriore elemento caratterizzante l’attività dei content creator è rinvenibile nella compresenza di un rapporto che può vedere, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (di seguito, anche brand) e, dall’altro, la relazione del content creator con la piattaforma.

In tale scenario può realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency).

Pertanto, il rapporto può essere trilaterale o persino quadrilaterale, laddove tutti i soggetti indicati partecipino al singolo affare: brand, media agency, talent agency, content creator.

Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione, nell’ambito dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile, può assumere diverse configurazioni.

Fonte: INPS


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Source: Dottrina del Lavoro

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