
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, con la quale comunica il valore delle retribuzioni convenzionali, per l’anno 2025, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori, così come determinate dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative, per i quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5.
Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
- Stati membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit), l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). - Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
– Liechtenstein, Norvegia, Islanda;
– Svizzera. - Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
– Argentina;
– Australia (Stato del Victoria);
– Brasile;
– Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec);
– Capoverde;
– Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou);
– ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo);
– Principato di Monaco;
– Repubblica di Moldova;
– San Marino;
– Stato Città del Vaticano;
– Tunisia;
– Turchia;
– Uruguay;
– Venezuela.
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.
Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Le Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2025
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro