
L’INPS, con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, fornisce ulteriori indicazioni riguardo l’applicazione della legge 28 giugno 2012, n. 92, modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La normativa stabilisce che il contributo addizionale previsto non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, ovvero per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.
In merito alla compilazione del flusso UNIEMENS per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi UNIEMENS relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione di questo messaggio.
Nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro