L’Inps, con la circolare n. 69 del 28 aprile 2016, fornisce le istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U. sulla maternità (D.L.vo n. 151/2001).
Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, la circolare fornisce istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
E’ confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).
Allegato 1 – il fac-simile di comunicazione
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro