approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 11/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con un Decreto ministeriale “concertato” tra lavoro ed economia, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30 marzo 2016, è stata data dignità giuridica al Fondo di integrazione salariale, previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, destinato ad ereditare i compiti del disciolto Fondo di solidarietà residuale a partire dal 1° gennaio 2016.
Il tutto si inquadra nella riforma complessiva postulata dal legislatore delegato nel provvedimento sopra citato e, di conseguenza, nella esposizione che segue si richiameranno indicazioni che il Ministero del lavoro e l’Inps hanno già dettato per gli ordinari e gli straordinari interventi di integrazione salariale.
Il Fondo di integrazione salariale (per comodità, nel corso della riflessione, sarà chiamato Fis), riguarda tutti i datori di lavoro che, mediamente, occupano più di cinque dipendenti, comprensivi degli apprendisti, e che non sono “coperti” dagli ammortizzatori sociali previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e per i quali non trovano, altresì, applicazione i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (come, ad esempio, nell’artigianato) o i Fondi di solidarietà alternativi (come nelle aziende del settore del trasporto pubblico o nel settore marittimo).
Destinatari del Fondo di integrazione salariale
Chi sono i destinatari delle provvidenze integrative?
L’art. 3 afferma che, con la sola esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, destinatari risultano essere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, con un’anzianità nell’unità produttiva pari a novanta giorni di effettivo lavoro al momento della presentazione della istanza di concessione del provvedimento.
Qui, ad avviso di chi scrive, vanno riprese, necessariamente, le indicazioni fornite, in primis dal Ministero del lavoro con la circolare n. 24/2015 e dall’Inps con la circolare n. 197/2015.
L’Istituto ha affrontato, poi, questioni operative legate ai Fondi di solidarietà anche con le circolari n. 22/2016 e n. 30/2016 e con alcuni messaggi inviati alle proprie strutture territoriali….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro