Con sentenza n. 10839/2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, comminato da un datore di lavoro per motivi disciplinari, in quanto avvenuto senza rispettare i principi di immediatezza e tempestività prescritti per l’esercizio del potere disciplinare.
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito come il requisito dell’immediatezza della contestazione sia a carico del datore di lavoro che deve dimostrare sia il momento della conclusione delle indagini che la tempistica circa l’intera successione temporale delle stesse.
Nel caso specifico, il datore di lavoro aveva comminato il licenziamento dopo circa 2 anni dall’apertura del procedimento disciplinare e dopo circa 3 mesi dall’audizione del lavoratore.
Source: Dottrina del Lavoro