approfondimento di Eufranio Massi in collaborazione con
“Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2016 prevede che i committenti imprenditori non agricoli ed i professionisti debbano comunicare, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro via sms o posta elettronica o con eventuali modalità telematiche diverse stabilite dal Ministero, i dati anagrafici, il codice fiscale, luogo e durata della prestazione. Se ciò non avverrà, gli ispettori del lavoro irrogheranno, per ogni lavoratore interessato, una sanzione amministrativa. Il Legislatore delegato ha operato una apparente identificazione tra lavoro intermittente e lavoro accessorio, ma la casistica, però, è molto diversa….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro