Il Consiglio dei Ministri all’interno del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 – ha, tra le altre cose, fornito alcuni chiarimenti in materia di indennità una tantum (prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze.
In particolare, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
Art. 36 Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Source: Dottrina del Lavoro