L’INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. decreto “Aiuti ter”).
In particolare, l’articolo 18 prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Il bonus è escluso per i lavoratori con rapporto di lavoro domestico, per i titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del medesimo decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro