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Min.Lavoro: COOP Sociali – sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui è riconosciuta protezione internazionale

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, il Decreto 21 settembre 2022 riguardante le riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

L’agevolazione è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2022 

Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone  cui  sia
stata riconosciuta protezione internazionale.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante:  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,  che  prevede
l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle  aliquote
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e  assistenziale,  nel
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e
2020 e per un periodo massimo  di  trentasei  mesi,  a  favore  delle
cooperative sociali che assumono persone con contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con  riferimento
ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle  quali  e'
stata riconosciuta lo status di protezione internazionale  a  partire
dal 1° gennaio 2016; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina  delle
cooperative sociali»; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante: «Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive
modificazioni,  recante:  «Attuazione  della   direttiva   2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi  o
apolidi, della  qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul
contenuto della protezione riconosciuta»; 
  Visto il decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile  2017,  n.
46,  recante:   «Disposizioni   urgenti   per   l'accelerazione   dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per  il
contrasto dell'immigrazione illegale»; 
  Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, secondo cui con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sono
stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali  necessarie  all'erogazione   del   contributo   previsto
dall'art. 1, comma 109 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nel
rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili; 
  Accertato che nello stato di previsione della spesa  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo  4363  -
Missione 25 «Politiche previdenziali» -  Programma  25.3  «Previdenza
obbligatoria e  complementare,  assicurazioni  sociali»  -  Azione  7
«Agevolazioni  contributive,  sotto  contribuzioni  ed  esoneri   per
incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il  cui
piano  gestionale  22  reca   la   seguente   declaratoria:   «Sgravi
contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di  assegnazione
del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla  legge
8 novembre 1991, n. 381 che assumono  persone  alle  quali  e'  stato
riconosciuto lo status di protezione internazionale. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto  forma  di
esonero dal versamento dei  complessivi  contributi  previdenziali  a
carico  delle  cooperative  sociali  dovuti  per  le  assunzioni  dei
predetti soggetti, con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base
mensile. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative  sociali  per  le
nuove  assunzioni  di  persone  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018  e  con  riferimento  ai
contratti stipulati non oltre il 31  dicembre  2018,  alle  quali  e'
stato riconosciuto lo status di protezione internazionale  a  partire
dal 1° gennaio 2016. 
  4.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
                               Art. 2 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle  quali  e'
stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre  alle
cooperative  sociali  presso  le  quali  vi  e'  stata   l'assunzione
nell'anno 2018 con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  copia
del certificato attestante lo status di  rifugiato  o  di  protezione
sussidiaria, a seguito della  decisione  positiva  sulla  domanda  di
riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del  permesso
di soggiorno attestante  il  possesso  di  una  delle  due  forme  di
protezione internazionale riconosciuta. 
  2.  Il  beneficio  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e'
riconosciuto in base all'ordine cronologico  di  invio  all'INPS,  da
parte   delle   cooperative   sociali,   delle   domande   volte   al
riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle  risorse
disponibili. 
  3. Al fine di  assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione  della
misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle  cooperative  sociali
che hanno fatto richiesta del contributo  ed  il  relativo  ammontare
riconosciuto,  corredato  dal  relativo  elenco   dei   titolari   di
protezione internazionale, assunti nel  periodo  1°  gennaio  2018-31
dicembre 2018. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art.  1  del  presente
decreto gravera', entro il limite  massimo  di  500.000  euro,  sulle
risorse gia' trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali a valere sul capitolo  4363/P.G.  22  dello
stato   di   previsione   della   spesa   dello   stesso   Ministero.
All'esaurimento delle risorse  non  verranno  riconosciute  ulteriori
agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle  risorse,  da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro  il  limite
massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari  a
1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono alle attivita' indicate dal  presente  decreto
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                              Orlando 
Il Ministro dell'interno 
Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2739


Source: Dottrina del Lavoro

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