approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Ho già avuto modo di esternare le mie perplessità sulla procedura telematica per le dimissioni, operativa dallo scorso 12 marzo e, soprattutto, sulle disposizioni normative che, inserite nell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, l’hanno generata: il giusto fine di tutelare i lavoratori (e, soprattutto, le lavoratrici) in un momento nel quale l’atto unilaterale ricettizio potrebbe essere condizionato da una serie di fattori esterni, si scontra con la necessità di tutelare, sotto l’aspetto delle possibili conseguenze, il datore di lavoro a fronte di un comportamento “inerte” dell’interessato che, allontanatosi dal posto di lavoro (e’ indifferente che abbia rassegnato le dimissioni o meno alla “vecchia maniera”) non ha esternato la propria volontà seguendo l’unico iter previsto dal Legislatore.
Si aspettava, per la verità, che l’Esecutivo nello schema di decreto legislativo correttivo di alcuni decreti attuativi del Jobs act, riparasse all’errore pensando ad una norma, sostanzialmente, analoga a quella prevista nella legge n. 92/2012, ora abrogata (dimissioni, comunque, efficaci entro un determinato termine in presenza di una lettera di invito del datore di lavoro a provvedere nel rispetto della norma), ma ci non è accaduto: il testo, inviato alle Camere per il parere obbligatorio ma non vincolante, prevede quale unica modifica quella relativa all’esonero dalla procedura unicamente per i dipendenti del Pubblico Impiego (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) sul presupposto che “le dimissioni in bianco” non siano un fenomeno riferibile alle Amministrazioni Pubbliche, cosa anticipata, in via amministrativa, dal Dicastero del Lavoro con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016.
La necessità di una specifica disposizione di legge circa gli effetti delle dimissioni per “fatti concludenti” e’ testimoniata dal fatto che la Corte di Cassazione ha, di recente, censurato alcune disposizioni di natura contrattuale o regolamentare che attribuivano ad un determinato comportamento il valore ed il significato negoziale di manifestazione implicita della volontà del lavoratore di dimettersi…continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro