È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge 10 marzo 2023, n. 23, di conversione del decreto Legge n. 5/2023, con disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
Per quanto riguarda la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare buoni carburante di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, senza che sia considerato reddito di lavoro dipendente, va fatto presente che la legge di conversione ha escluso dall’esenzione i contributi previdenziali ed assicurativi che, quindi, dovranno essere corrisposti dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore.
Questa è nuova versione dell’articolo 1, comma 1, del decreto Legge n. 5/2023.
Articolo 1
Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Source: Dottrina del Lavoro