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Articolo: Il consulente del lavoro ed i flussi migratori: nuovi oneri professionali

approfondimento di Eufranio Massi per il n. 136 de “Il mondo del consulente”.


Il consulente del lavoro ed i flussi migratori: nuovi oneri professionali

Con il D.L. n. 20/2023 il Governo ha introdotto alcune disposizioni semplificative relative alle procedure di ingresso dei cittadini extra comunitari, al contrasto del lavoro irregolare ed ha reso strutturali quelle disposizioni temporali che  già assegnavano ai consulenti del lavoro (“rectius” ai professionisti ex lege n. 12/!979)  ed alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale tutta una serie di oneri relativi alla congruità ed alla validità della documentazione da inoltrare allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Per l’anno in corso le istanze possono essere presentate a partire dal 27 marzo.

Sotto l’aspetto operativo, la normativa di prassi è stata fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 e con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023.

Ma, quali sono gli obiettivi che si pongono le note dell’INL e come si inquadrano negli intenti semplificatori propugnati dal D.L. n. 20/2023 che, per molti versi, va letto unitamente ai contenuti del D.L. n. 76/2022?

Le verifiche da effettuare prima della presentazione delle singole domande allo Sportello Unico per l’Immigrazione ubicato presso ogni Prefettura  riguardano, essenzialmente, l’osservanza delle previsioni contenute nel CCNL applicato, la congruità del numero delle richieste presentate dai datori di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), la capacità economica e le esigenze dell’impresa anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi dovuti nel rispetto delle leggi e del CCNL (commi 1 e 2 dell’art. 44 del D.L. n. 76/2022). Nella presentazione dell’istanza i datori di lavoro (ed il professionista o l’associazione datoriale lo devono “asseverare”) debbono dar conto di aver presentato ai servizi per l’impiego richiesta di ricerca di personale disponibile a svolgere le stesse mansioni del lavoratore o dei lavoratori per i quali si presenta la domanda e che la ricerca, trascorsi i rituali quindici giorni, non ha avuto esito positivo, sia perché nessuno ha aderito, sia perchè, dopo l‘individuazione della persona, l’incontro tra le parti non ha avuto buon esito, o perché l’interessato, seppur convocato, non si è presentato. Di ciò va data contezza ai servizi per l’impiego del centro al quale era stata presentata la richiesta.

Con l’introduzione dell’art. 24-bis all’interno del D.L.vo n. 286/1998, operata attraverso l’art. 2 del D.L. n. 20/2023, vengono meno gli accertamenti preventivi effettuati dal personale degli Ispettorati territoriali del Lavoro, in quanto gli stessi, sono demandati, in via esclusiva, ai professionisti ex lege n. 12/1979 ed alle associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisca o abbia conferito mandato. Gli organi di vigilanza, anche operando in sintonia con l’Agenzia delle Entrate, possono effettuare accertamenti sia sul rispetto della procedura che della sussistenza dei requisiti.

Ma, allora, quali compiti restano al personale dell’ITL?

Restano:

  1. Il parere circa le istanze di conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro (art. 39 e 39-bis del D.L.vo n. 286/1998);
  2. La procedura per i c.d. “fuori quota” previsti dall’art. 27 del T.U. per l’Immigrazione;
  3. La procedura per il tirocinio ex art. 27, lettera f);
  4. La procedura per la conversione per lavoro stagionale ex art. 24, comma 10;

L’asseverazione richiesta al consulente del lavoro è un compito, per certi versi, impegnativo, atteso che richiede accertamenti preventivi che, in alcuni casi, si presentano abbastanza complessi: qui il pensiero corre, agli anni passati, quando i funzionari degli Ispettorati si trovavano, con scarsa disponibilità di mezzi (salvo, poi, far intervenire i servizi ispettivi) ad esaminare istanze con un numero particolarmente alto di richieste di manodopera rispetto alla capacità dell’azienda il cui fine principale era quello di far ottenere permessi di soggiorno a persone già presenti nel nostro territorio e che ha portato, sovente, alla luce traffici illeciti di notevoli dimensioni.

Sia il consulente del lavoro che l’associazione datoriale, al quale si è rivolto il datore debbono assicurare, mediante una “asseverazione”, la sussistenza di tutte le condizioni.

La documentazione va conservata per almeno per un quinquennio alfine di consentire le eventuali verifiche degli organi di vigilanza (ITL, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.). L’asseverazione, accompagnata da un documento di identità, viene rilasciata al datore di lavoro dal professionista o dal funzionario dell’associazione nella consapevolezza delle conseguenze, anche di natura penale, che potrebbero scaturire in presenza di dichiarazioni mendaci.

Ma, cosa occorre verificare?

Qui interviene la nota n. 2066 del 21 marzo 2023 che cerca di modificare alcune indicazioni della circolare n. 3/2022: la nota cerca di risolvere alcune incongruenze tecniche, generate dal D.M. 27 maggio 2020 dal quale la circolare aveva tratto ispirazione, soprattutto in ordine alla assimilazione tra reddito imponibile e fatturato (cosa che si vedrà tra un attimo).

La verifica deve riguardare:

  1. La capacità patrimoniale, intesa come strumento sufficiente a sostenere gli oneri retributivi e contributivi relativi al personale extra comunitario richiesto e idonea a mantenere, nel tempo, una struttura che permetta all’azienda di operare in modo equilibrato. Ai fini della capacità patrimoniale e dell’equilibrio finanziario, come ricorda la circolare n. 3/2022, occorre verificare, per ciascun lavoratore che si intende assumere, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui: il dato deve risultare dall’ultimo bilancio di esercizio o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. La nota n. 2066 chiarisce che allorquando si parla di fatturato, si intende “il fatturato al netto degli acquisti superiore a 30.000 euro”. Tale capacità economica, va verificata anche alla luce di ciò che dice il comma 8 dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999, sulla scorta sia del CCNL applicato che delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro. Per quel che riguarda il settore agricolo al quale si riferiscono buona parte delle istanze di stagionalità, si possono prendere a riferimento per la individuazione della capacità economica sia le dichiarazioni IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari “nettizzato” degli acquisti e della dichiarazione IRAP e considerare anche gli eventuali contributi comunitari. In presenza di richieste plurime la valutazione della capacità economica prescinde da meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui, atteso che, ricorda la nota sopra evidenziata, essa non deve essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere. La verifica deve sostanziarsi in una valutazione fondata sia sulla capacità economica che sulle esigenze dell’impresa. Nel settore domestico e di assistenza alla persona il reddito imponibile con un nucleo familiare composto soltanto dal richiedente non può essere inferiore a 20.000 euro che salgono a 27.000 euro nell’ipotesi in cui vi siano più familiari conviventi. La verifica di congruità della capacità economica non riguarda il caso in cui l’istanza sia presentata da portatori di handicap con limitazioni alla propria autosufficienza: tale previsione si trova nell’ultimo periodo del comma 8, dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999;
  2. L’equilibrio economico-finanziario, inteso come capacità ad affrontare positivamente tutti gli obblighi di pagamento assunti in precedenza e gli investimenti futuri che dovessero rendersi necessari;
  3. Il fatturato, inteso come la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso la cessione di beni o le prestazioni di lavoro per le quali è stata emessa fattura;
  4. Il numero dei dipendenti, compresi quelli già assunti, in passato, con le procedure di ingresso previste dal D.L.vo n. 286/1998, da intendersi come numero del personale mediamente occupato, nell’ultimo biennio, con contratto di lavoro subordinato. Il numero medio tiene, ovviamente, conto, sia dei lavoratori con contratto a tempo determinato che, a mio avviso, vanno calcolati secondo la previsione contenuta nell’art 27 del D.L.vo n. 81/2015 che, se presenti, degli intermittenti, computati con le regole fissate dall’art. 18 del predetto Decreto Legislativo;
  5. Il tipo di attività svolta dall’impresa: se essa è a carattere continuativo o stagionale, anche secondo la definizione del D.P.R. n. 1525/1963.

Nella analisi della documentazione necessaria per l’asseverazione, il consulente del lavoro ed il funzionario dell’associazione sindacale dovranno acquisire come elementi utili:

  1. Il DURC, necessario per verificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Ai fini della regolarità dello stesso, dal 1° gennaio 2022, vanno considerati, per le aziende che vi aderiscono, i versamenti per le integrazioni salariali ai Fondi bilaterali ex articoli 26, 27 e 40 del D.L.vo n. 148/2015;
  2. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa che sottoscriva di non essere a conoscenza di indagini e dell’assenza di condanne, anche non definitive, per reati indicati ed introdotti dal D.L.vo n. 286/1998 e quelli contro la dignità e la sicurezza dei lavoratori (la circolare n. 3/2022 richiama una serie di articoli del codice penale, ivi compreso quello di caporalato);
  3. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’azienda o, se diverso, di chi ha la responsabilità di gestione del personale, circa l’insussistenza di sanzioni amministrative irrogate nel biennio antecedente l’istanza, riguardanti l’impiego di manodopera irregolare (ossia, sanzioni per lavoro “nero”);
  4. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa riguardanti le esigenze di richiesta di nulla osta in numero maggiore rispetto all’anno precedente. In questo caso si dovrà specificare l’acquisizione di nuove commesse, di nuovi appalti o l’acquisizione di nuovi terreni anche in affitto temporaneo;
  5. La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante con la quale si attesti di non aver chiesto alcuna asseverazione ad altro professionista o associazione relativamente ad altre domande: qualora ciò sia avvenuto occorre fornire tutte le indicazioni soprattutto quelle relative sia al numero dei lavoratori interessati che all’esito delle stesse.

Qualora le verifiche siano avvenute con esito positivo il datore di lavoro all’atto della presentazione dell’istanza, produce l’asseverazione del professionista o del funzionario dell’associazione (in calce alla circolare n. 3 sono riportati i modelli di asseverazione).

L’asseverazione deve dar conto che tutta la documentazione è stata verificata, che tutte le dichiarazioni ex DPR n. 445/2020 sono state acquisite e che quanto richiesto è stato ampiamente dettagliato.

L’asseverazione, oltre che per i datori di lavoro portatori di handicap non autosufficienti, non è richiesta per le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che hanno, preventivamente, sottoscritto con il Ministero del Lavoro un protocollo di intesa ove si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, delle regole stabilite al comma 1 dell’art. 44 del D.L. n. 76/2022: tutto ciò è previsto dal comma 5.

La conseguenza di tale disposizione è che il rilascio del nulla osta al lavoro avviene, unicamente, sulla base della richiesta presentata dalla associazione sindacale datoriale firmataria sulla quale, però, incombe l’onere della conservazione della documentazione per almeno cinque anni.

Non è possibile, quindi, percorrere una via autonoma che consenta al cittadino di presentare, direttamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda con tutta la documentazione richiesta, affinchè la stessa sia controllata dal funzionario dell’Ispettorato, cosa che, oggi, gli è espressamente vietata: di conseguenza, si è obbligati a passare al vaglio di un professionista o di una organizzazione che presenta i crismi della maggiore rappresentatività comparata.

E’, indubbiamente, per il consulente del lavoro, un onere importante che, per certi versi, può presentare alcune criticità operative, ma esso va affrontato con professionalità evitando di suggerire al cliente di rivolgersi ad una associazione datoriale che, non dimentichiamolo, compila anche le buste paga e, quindi, si corre il rischio di perdere la clientela.

 


Source: Dottrina del Lavoro

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