L’Inail ha pubblicato la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, con la quale fornisce alcuni chiarimenti interpretativi, relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.
L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, infatti, risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e
migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro