approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Sin dal 1961, grazie all’art. 4 della legge n. 628, l’omessa risposta alla richiesta di notizie del datore di lavoro a fronte di una richiesta formale avanzata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ha integrato un reato e su questa linea la Cassazione ha avuto, nel corso degli anni, un atteggiamento univoco.
Ricordo che le notizie non fornite o fornite, scientemente, in maniera errata ed incomplete, comportano per il trasgressore l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino a 516 euro. …. ”
Source: Dottrina del Lavoro