L’Inps, con il messaggio n. 3109 del 18 luglio 2016, fornisce alcune precisazioni in merito al Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 148/2015; in particolare, in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti.
In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).
L’Istituto precisa, altresì, che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.
Leggi anche il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016 che contiene un errata corrige del messaggio n. 3109 del 18 luglio 2016.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro