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Min.Lavoro: attribuzione di risorse all'INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023, il Decreto 17 novembre 2023 con l’attribuzione di risorse all’INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2023 

Attribuzione di risorse all’INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023. (23A06888)

 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                         PER LE DISABILITA' 
 
                                  E 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti  all'occupazione  di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, che  vengono  trasferite  all'INPS  a
decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione
dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione
dell'ammontare delle risorse attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  per  progetti  sperimentali  di  inclusione
lavorativa delle  persone  con  disabilita',  decreto  da  aggiornare
annualmente al fine di  attribuire  le  risorse  che  affluiscono  al
predetto Fondo per il versamento dei contributi di  cui  all'art.  5,
comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge  12  marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che prevede che il Fondo sia altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  4  marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale  sono  stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo; 
  Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del  menzionato  art.
13, in base  al  quale  le  somme  non  impegnate  nell'esercizio  di
competenza possono esserlo in quelli successivi; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2022, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2023  e  per  il  triennio  2023-2025  ed  in
particolare la Tabella 4, che ha assegnato al  Capitolo  3892  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2023, pari a euro 70.225.742; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge
n.  68  del  1999,  che  a  decorrere  dall'anno   finanziario   2016
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione  degli
incentivi ai datori di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui al
primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni  di  inclusione  lavorativa
delle persone con disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite  per  il  tramite
delle regioni e delle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sulla
base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
  Considerata l'opportunita', in via prudenziale, di  ridurre  al  3%
delle risorse complessive statali stanziate il limite  dell'ammontare
da destinare alle sperimentazioni di inclusione lavorativa; 
  Visto  il   disposto   dell'art.   12-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023,  8,37  milioni  di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per  l'anno  2025,  10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  14,33
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; 
  Considerato che le risorse stanziate sul  capitolo  3892,  iscritto
nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, Missione: 26  -  Politiche  per  il  lavoro,
Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per  il
lavoro e la formazione, Azione: 2 -  Promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori svolta  dall'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive  del  lavoro  (ANPAL),  cosi'  come  individuate  in
tabella 4, risultano al  netto  delle  somme  ridotte  ai  sensi  del
summenzionato  art.  12-quinquies,  comma  6,  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146; 
  Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 120523 del 23 giugno 2022,  registrato  dalla  Corte
dei conti in data 11 luglio 2022  (riassegnazione  entrate  dal  cap.
2573/15 I BIM 2022 di euro 994.603,00); n. 226587  del  30  settembre
2022, registrato dalla Corte  dei  conti  in  data  14  ottobre  2022
(riassegnazione  entrate  dal  cap.  2573/15  II  BIM  2022  di  euro
1.112.895,00) ; n. 236632 del 28 ottobre 2022 registrato dalla  Corte
dei conti in data 23 novembre 2022 (riassegnazione entrate  dal  cap.
2573/15 III e IV BIM 2022 di euro 1.488.965,00);  n.  273055  del  27
dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data  29  dicembre
2022 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15  V  BIM  2022  di  euro
1.182.398,00); n. 44054 del 12 aprile 2023,  registrato  dalla  Corte
dei conti in data 18 aprile 2023  (riassegnazione  entrate  dal  cap.
2573/15 VI BIM 2022 di euro 119.841,00); n. 71856 del 3 maggio  2023,
registrato  dalla  Corte  dei  conti   in   data   15   maggio   2023
(riassegnazione  entrate  dal  cap.  2573/15  I  BIM  2023  di   euro
1.090.944), n. 182393 del 10 agosto 2023 registrato dalla  Corte  dei
conti in data 5  settembre  2023  (riassegnazione  entrate  dal  cap.
2573/15 II e III BIM 2023 di euro 1.448.005,00 che hanno disposto  la
variazione in aumento allo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 «Fondo per il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
  Considerato che le risorse versate dai datori di  lavoro  al  Fondo
per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma  3-bis,  della
legge n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III,  IV,  V,  pari  ad euro
4.778.861 sono state riassegnate al capitolo nel 2022 e costituiscono
residui di lettera F), mentre le  risorse  versate  nel  VI  bimestre
nell'annualita' 2022 e nei primi  tre  bimestri  2023,  pari  ad euro
2.658.790, sono state conferite al capitolo nel corso  dell'esercizio
2023, l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro  a  titolo
di contributo esonerativo e' complessivamente pari a euro 7.437.651; 
  Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale,  ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,
per l'esercizio 2023; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede  che
la Presidenza del Consiglio dei  ministri  eserciti  le  funzioni  di
espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili,  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21  novembre  2022,
reg.  2910,  che  conferisce  deleghe  di  funzioni  in  materia   di
disabilita'  al  Ministro  senza  portafoglio   dott.ssa   Alessandra
Locatelli,  ed  attribuisce  nello  specifico  al  Ministro  per   le
disabilita' la funzione di  espressione  del  concerto  «in  sede  di
esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto
al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato
decreto-legge n. 86 del 2018»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. Per l'annualita' 2023, il Fondo di cui  all'art.  13,  comma  4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone  complessivamente  di  euro
77.663.393, di cui euro 4.778.861 in conto residui. 
  2.  Ferma  restando  l'assegnazione  delle  risorse,  pari  euro  a
21.915.742, a  valere  sul  «Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  del  24  febbraio  2016,  nonche'  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019  citati  nella
parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,  ai
fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1  ed  1-bis
dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2023: 
    a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo  per
contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge
n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III, IV, V  e  VI  dell'annualita'
2022 nonche' nel I, II e III bimestre 2023, pari a  complessivi  euro
7.437.651; 
    b) le risorse, pari a euro 46.203.228,00, a valere sul «Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili» di cui  all'  art.  13,  comma  4,
della legge n. 68 del 1999, annualita' 2023. 
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e nei  limiti
del 3% delle risorse complessive statali, per l'anno finanziario 2023
sono finanziate dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
sperimentazioni  di   inclusione   lavorativa   delle   persone   con
disabilita',  in  particolare  in  attivita'  di  formazione   e   di
riqualificazione professionali nelle competenze digitali. 
  4. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di  Linee  guida  da
adottare, entro centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Dipartimento delle politiche in favore delle persone con  disabilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui  ai  commi  3  e  4  vengono  utilizzate
risorse pari ad euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge  n.  68
del 1999, per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle  persone
con disabilita' ai sensi del medesimo articolo. 
                               Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle risorse 
 
  1. L'INPS e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle  persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono
essere  stilate  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale
riferimento ai seguenti indicatori: 
    a) risorse disponibili; 
    b) numero totale di domande di incentivo pervenute; 
    c) quantitativo delle risorse erogate; 
    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 17 novembre 2023 
 
                             Il Ministro 
                del lavoro e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                             Il Ministro 
                         per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3006


Source: Dottrina del Lavoro

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