Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha sottoscritto il Decreto Interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023, concernente il “Fondo vittime amianto – articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”.
Per l’anno 2023, possono accedere alle prestazioni del Fondo vittime amianto i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In caso di decesso dei lavoratori sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile, che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori.
il Decreto Interministeriale n. 3112 del 5 dicembre 2023
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro