Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4276/2023, pubblicata il 13 dicembre 2023, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per “inidoneità assoluta e definitiva alle mansioni” di un insegnante affetto da sclerosi multipla nell’ambito di un contratto a termine diretto allo svolgimento di un anno di prova e formazione, il cui esito positivo avrebbe comportato la definitiva immissione in ruolo del docente.
Il giudice ha accolto integralmente la domanda, dichiarando una doppia discriminazione per disabilità:
indiretta, per essere il lavoratore disabile stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, la cui disciplina è stata quindi applicata senza tener conto della disabillità, privando anche il lavoratore della retribuzione. Nella specie, quindi, sebbene non intimato per superamento del comporto, il recesso è risultato discriminatorio perchè correlato alla “forzata” applicazione del regime ordinario del comporto;
diretta, poichè il Ministero, in ragione della disabilità, ha provveduto al licenziamento per “inidoneità assoluta” pur avendo chiaramente violato o comunque non correttamente applicato le procedure di legge dirette all’accertamento della disabilità, compromettendo il diritto di difesa del docente e concentrando le motivazioni unicamente sul fattore dell’handicap.