L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 2 febbraio 2024, con la quale comunica che è possibile, per i soggetti interessati che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi, presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Si tratta degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
I soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24.8.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017 nei Comuni interessati dal sisma.
- Vedasi anche la circolare n. 57, del 21 dicembre 2023
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro