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Min.Ambiente: Regolamento sulla consultazione dei piani di emergenza interna (PEI)


Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, il Decreto 6 giugno 2016, n. 138 con il Regolamento recante la disciplina delle forme di  consultazione,  sui piani di emergenza interna (PEI),  del  personale che lavora negli stabilimenti.

Il Regolamento, che entra in vigore dal 6 agosto 2016, disciplina, ai sensi  dell’articolo  20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme  di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti  di  soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua  per procedere alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.

L’obbligo di consultazione riguarda la stesura  iniziale del PEI  nonché  i successivi aggiornamenti e revisioni.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 giugno 2016, n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di  consultazione,  sui
piani di emergenza interna (PEI),  del  personale  che  lavora  nello
stabilimento,  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  5,  del  decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti
rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,
l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e  d'intesa  con
la Conferenza unificata, disciplina le  forme  di  consultazione  del
personale che lavora nello stabilimento  relativamente  al  piano  di
emergenza  interna,   con   regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno
2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si  applicano  le
disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  20,
comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme  di
consultazione del personale che lavora negli stabilimenti  di  soglia
superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici  a  lungo
termine, che il gestore attua  per  procedere  alla  predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di
seguito PEI. 
  2. L'obbligo  di  consultazione  del  personale  che  lavora  nello
stabilimento, compreso il  personale  di  imprese  subappaltatrici  a
lungo termine,  riguarda  la  stesura  iniziale  del  PEI  nonche'  i
successivi aggiornamenti e revisioni. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
«stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
nonche' la seguente: 
    1) per «personale che lavora nello stabilimento»  si  intende  il
personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,  anche  al  solo
fine  di  apprendere  un  mestiere,  un'arte   o   una   professione,
all'interno  dello  stabilimento.  Al  personale  cosi'  definito  e'
equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto,
anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione,  ai  servizi
generali o agli interventi d'emergenza o  ad  operazioni  connesse  a
tali attivita' o che accede allo  stabilimento  per  qualsiasi  altro
motivo di lavoro. 
                               Art. 3 
 
 
                Forme di consultazione del personale 
                    che lavora nello stabilimento 
 
  1. Il gestore consulta il personale che lavora  nello  stabilimento
tramite i rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  di  cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno  quindici
giorni  prima  dell'incontro  di  cui  al  comma   3,   le   seguenti
informazioni: 
    a)  gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la
predisposizione del PEI; 
    b) la versione in bozza del PEI; 
    c) le azioni previste per la formazione  specifica  di  tutto  il
personale coinvolto nella pianificazione  dell'emergenza  che  lavora
nello stabilimento, compreso  il  personale  interessato  di  imprese
subappaltatrici; 
    d) ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del  PEI  e,
comunque, ogni documento rilevante. 
  3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o  i
suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale,  che  e'  parte
integrante del  PEI,  ed  e'  depositato  presso  lo  stabilimento  a
disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e  27
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 
  4. I rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  nel  corso
dell'incontro di cui al comma 3,  possono  formulare  osservazioni  o
proposte sulla versione in bozza del  PEI,  delle  quali  il  gestore
tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale  di  cui
al comma 3 medesimo. 
                               Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  26
giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento non trova piu'  applicazione  l'allegato  F  allo  stesso
decreto legislativo. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 6 giugno 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2326 


Source: Dottrina del Lavoro

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