La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 23 febbraio 2024, un approfondimento in materia di Trattamento di fine rapporto.
L’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712”, vale a dire l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, è possibile scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Rivalutazione fondo TFR: no al visto di conformità per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro