Con sentenza n. 4567 dell’1 febbraio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il delitto di violenza privata chi nei confronti dei propri dipendenti, oltre alla minaccia ed alla violenza in sé, pone in essere un quid pluris consistente nel condizionamento, per il futuro delle azioni delle persone offese, soggiogandolo così da costringerlo ad una condotta meramente omissiva, funzionale al controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all’imposizione della sua volontà.
Source: Dottrina del Lavoro