Con sentenze n. 28786, 28795, 28809, 28818, 28823 e 28836 del 17 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, confermando un indirizzo amministrativo espresso sia dall’INPS che dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha affermato che il termine di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, non trova applicazione nei confronti dell’azione promossa dagli Enti previdenziali che sono soggetti alla sola prescrizione.
Secondo la Corte il limite biennale dalla cessazione dell’appalto riguarda, unicamente, l’azione promossa dai lavoratori ma non gli Enti previdenziali, come l’INPS, titolari del credito contributivo, in ragione della natura pubblicistica che ne esclude la disponibilità delle parti.
Sarebbe poco coerente con l’assetto della disciplina dell’obbligazione contributiva se dal pagamento della retribuzione a carico del datore di lavoro committente dopo l’azione promossa dal dipendente dell’appaltatore al limite della decadenza biennale, non si potesse dar seguito al pagamento degli importi contributivi, pregiudicando in tal modo il nesso tra obbligazione contributiva ed obbligazione retributiva.
Source: Dottrina del Lavoro