approfondimento di Eufranio Massi
“Sciogliendo la riserva contenuta nella nota n. 1091 del 18 giugno 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la successiva lettera n. 1133 del 24 giugno, dopo aver acquisito il parere conforme dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, ha dettato le istruzioni operative alle proprie articolazioni periferiche riguardanti la trattazione dei comportamenti illeciti negli appalti, nei distacchi e nella somministrazione nel periodo a cavallo del 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, attraverso il quale determinati comportamenti vengono colpiti non più da una sanzione amministrativa, ma penale,
Oggetto di attenzione della ultima nota è il regime intertemporale da applicare alle nuove sanzioni che, a tutti gli effetti, si applicano (nella entità precisata dalla lettera n. 1091/2024) a partire dal 2 marzo, mentre i comportamenti illeciti che si sono conclusi entro il 1° marzo 2024 (ossia, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 19) rientrano nel vecchio regime e sono puniti con sanzioni di natura amministrativa e con gli importi all’epoca in vigore. …”
Source: Dottrina del Lavoro