Con sentenza n. 30532/2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omesso versamento dell’IVA dovuto ad una crisi di liquidità non transitoria ed incolpevole, non trova applicazione la norma penale alla luce di quanto affermato dal decreto legislativo n. 87/2024 che è intervenuto sull’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000, inserendo il comma 3-bis il quale afferma la non punibilità “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione dele ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”.
La s.r.l. era stata coinvolta nella crisi dell’ILVA di Taranto ( gestione all’interno dello stabilimento siderurgico, come agente mono mandatario) ed aveva provveduto al pagamento degli stipendi, facendo ricorso allo sconto bancario delle fatture. Tale pagamento si era reso necessario per evitare ostacoli a futuri lavori all’interno dell’ILVA, dovuti anche alla irregolarità del DURC.
Source: Dottrina del Lavoro